Art. 27.
(Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative).

      1. Le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere del Comitato direzionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera h). Il Comitato direzionale esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.
      2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e a medio periodo nei Paesi in via di sviluppo, per la selezione, la formazione e l'impiego dei volontari in servizio civile nonché per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni non governative idonee per una delle predette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.
      3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere effettuato per uno o più settori di intervento di cui al comma 2, a condizione che le medesime:

          a) risultino costituite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e degli articoli 36 e 39 del codice civile;

 

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          b) abbiano come fine istituzionale lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;

          c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per il fine istituzionale di cui alla lettera b);

          d) non abbiano rapporti di dipendenza, da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro;

          e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

          f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

          g) dichiarino di accettare controlli periodici allo scopo stabiliti dalla Direzione generale ovvero dal Comitato direzionale, anche ai fini del mantenimento della qualifica;

          h) presentino regolarmente il bilancio annuale e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità;

          i) dimostrino autonoma capacità di finanziamento per un valore pari almeno al 30 per cento dell'investimento necessario;

          l) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso, da sottoporre ai direttori generali del Ministero degli affari esteri, che presiedono il Comitato direzionale.

      5. Le organizzazioni non governative sono, a loro richiesta, iscritte a un apposito albo istituito presso l'unità competente della Direzione generale. Il permanere di tale iscrizione è subordinato

 

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alla costanza dei requisiti richiesta dalla presente legge.
      6. Il Direttore generale promuove almeno una volta all'anno l'assemblea di tutte le organizzazioni non governative iscritte all'albo di cui al comma 5 per discutere consuntivi e programmi della cooperazione allo sviluppo italiana.